Denominazione
Art. 1. E' costituita un'associazione denominata "ARIEL - Approfondimento, Ricerca, Innovazione, Educazione ai Linguaggi" , con sede in Magenta, via S. Martino, 23.
La variazione della sede legale non comporta modifiche allo statuto.
Finalità
Art. 2. L'associazione ha lo scopo di diffondere e sviluppare, soprattutto fra i giovani, l'interesse verso il teatro, la musica, la danza, il cinema ed in generale verso ogni forma artistica ed espressiva.
In particolare, l'associazione si prefigge di:
- avviare i propri associati verso ogni forma di spettacolo, fornendo loro i mezzi e le informazioni necessarie all'avviamento amatoriale o professionale;
- promuovere e patrocinare iniziative culturali e di spettacolo con particolare riguardo alle zone dove tali iniziative siano carenti;
- promuovere e patrocinare iniziative culturali e/o di spettacolo aventi finalità sociali e di solidarietà, con particolare riguardo alle situazioni di marginalità e disagio;
- organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli, corsi di formazione e quant'altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale, sia a livello nazionale che internazionale;
- partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe al fine di divulgare il proprio operato e/o quello dei propri associati nei diversi settori artistici e di spettacolo;
- collaborare con enti locali e pubbliche amministrazioni al fine di creare opportunità culturali, di formazione o puramente ricreative, rivolte ai propri associati ed al pubblico in genere;
- produrre o far produrre, comunque senza scopo di lucro, pubblicazioni, riviste o altro materiale informativo su qualunque supporto (magnetico, cartaceo, ecc.) per la divulgazione del proprio operato e per fornire una corretta informazione relativamente ai settori in cui opera l'associazione.
Art. 3. L'associazione è autonoma, apartitica e non persegue fini di lucro.
Art. 4. La struttura dell'associazione, i suoi contenuti ed i rapporti interni ed esterni si fondano su principi di democraticità e lealtà.
Durata Cancellato
Patrimonio ed esercizi sociali Art. 5. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dal capitale iniziale versato dagli associati;
- da beni mobili ed immobili acquistati o donati che diverranno proprietà dell'associazione;
- dai contributi di ammissione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
- Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote associative annue;
- da contributi, erogazioni ed emolumenti conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
Viene fatto espresso divieto, durante la vita dell'associazione, di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Durata esercizio
Art. 6. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
E, comunque, il bilancio consuntivo e quello preventivo dovranno essere presentati entro 120 giorni in assemblea generale per l'approvazione dei soci.
Associati Art. 7. L'associazione è costituita da:
- associati fondatori;
- associati ordinari;
- associati sostenitori;
- associati simpatizzanti;
- associati onorari.
- Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni. Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, svolgano o intendano svolgere a livello professionale o amatoriale un'attività artistica in modo continuativo e che vengano ammesse dietro loro richiesta scritta e su presentazione di almeno due associati fondatori con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo. Tale richiesta scritta dovrà contenere l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta, l'importo della quota che si propone di sottoscrivere e la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo e a prestare in modo continuativo la propria opera per il funzionamento dell'associazione.
- Sono associati sostenitori gli enti, le associazioni, le persone giuridiche e fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, pari ad almeno cinque volte quella prevista per gli associati ordinari. Hanno diritto a frequentare i locali della sede sociale e possono usufruire dei servizi riservati agli associati con le modalità previste dal Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà rispettare le stesse formalità previste per gli associati ordinari e, nel caso di persone giuridiche, dovrà inoltre essere indicata la persona fisica delegata a rappresentare l'associato sostenitore nell'Assemblea.
- Sono associati simpatizzanti le persone fisiche che, riconoscendosi negli scopi dell'associazione, intendono fornire un contributo per il suo sostegno. Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione pari ad almeno un quinto di quella prevista dal Consiglio Direttivo per gli associati ordinari. Hanno diritto a frequentare i locali della sede sociale e possono usufruire dei servizi riservati agli associati con le limitazioni previste dal Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà rispettare le stesse formalità previste per gli associati ordinari. Nel caso di associati simpatizzanti minorenni, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dai genitori esercenti la potestà. Anche agli associati simpatizzanti compete il diritto di voto in sede di assemblea. Gli associati di minore età non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualità di associato onorario a persone che si siano distinte per merito in uno dei settori in cui opera l'associazione e che quindi per le proprie caratteristiche possano portare giovamento all'associazione stessa. La qualità di associato onorario può essere inoltre conferita a persone o enti che si siano mostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'associazione. Non è necessaria alcuna richiesta scritta da parte dell'interessato, né l'associato onorario è obbligato al versamento di alcuna quota associativa. Qualora ne ravvisi la necessità, per fatti gravi, tale riconoscimento può essere annullato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. Le quote associative di qualsivoglia tipo di associato (articolo 7, lett. a, b, c, d) sono espressamente intrasmissibili, sia per atto fra vivi che per eredità; viene, inoltre, stabilito il principio di non rivalutabilità della quota associativa stessa. Le quote associative devono essere versate per intero al momento dell'adesione all'Associazione e non sono rimborsabili.
Diritti ed obblighi degli associati
Art. 9. Ogni associato, purché in regola con i conferimenti, ha diritto di frequentare i locali sociali nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione e di ricevere periodicamente il materiale informativo prodotto dall'Associazione.
Può anche avvalersi dei servizi, delle consulenze e dell'assistenza prestati dall'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno dell'Associazione e di pagare le quote associative annuali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10. La qualità di associato può venir meno per morte, per esclusione o per recesso.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità. E' invece deliberata dall'Assemblea degli Associati per indegnità derivante da azioni o pubbliche dichiarazioni in contrasto con quanto liberamente accettato negli articolo 2 e 3 del presente Statuto, da azioni rivolte a procurare danno all'associazione o per indegnità derivante da altri gravi motivi.
La pronuncia di esclusione non comporta per l'associazione né obbligo di preavviso, né obbligo alla restituzione della quota associativa.
Il recesso è facoltà dell'associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 24 c.c. con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento Interno dell'Associazione.
Amministrazione Art. 11. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri, scelti dai soci stessi in occasione di un'assemblea generale. All'interno dello stesso Consiglio si provvederà alla determinazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il primo Consiglio rimarrà in carica per tre anni, che decorreranno dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della costituzione dell'Associazione.
Qualora venga meno per recesso, espulsione o decesso uno dei suoi componenti, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, convocando il primo della lista dei non eletti, come risulta dall'apposito verbale dell'Assemblea.
Qualora la lista dei non eletti fosse inesistente od esaurita, il Consiglio Direttivo provvederà all'integrazione del componente vacante, scegliendo tra i soci dell'Associazione. I Consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.
Art. 12. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Ove se ne presenti l'esigenza il Consiglio Direttivo può eleggere, nel proprio seno, un Comitato esecutivo.
Art. 13. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, e comunque una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il Presidente può autorizzare persone (associati e non) a prendere parte al Consiglio Direttivo, in veste di uditori o di esperti, senza diritto al voto.
Art. 14. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei consiglieri e degli associati che si rendano responsabili di:
- mancato rispetto del Regolamento Interno;
- collaborazione discontinua e insufficiente all'attività dell'associazione da parte dei soci ordinari;
- altri gravi motivi.
Art. 15. Il Consiglio ha facoltà di nominare e avvalersi di persone, associati e non associati, enti o organizzazioni, per soluzioni di natura tecnica, artistica, organizzativa, economica e/o contabile, con emolumenti stabiliti dal Consiglio stesso e concordati con gli interessati.
Le collaborazioni saranno regolate con rapporto libero professionale e/o di lavoro autonomo. L'Associazione inoltre potrà assumere personale dipendente. I membri dell'Associazione possono essere prestatori d'opera individuale o collettiva per l'Associazione stessa.
Presidente - Vice Presidente Art. 16. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente :
- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.
- Il Presidente in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.
- Il Presidente è a capo del personale e può demandare al Segretario alcune funzioni e mansioni per la gestione di questo specifico settore.
- Il Presidente ha facoltà con firma libera e disgiunta ad operare sui conti correnti bancari e postali aperti a nome dell'Associazione, può rilasciare specifica delega, trascritta in apposito verbale del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere per la riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle spese decise dal Consiglio stesso.
Segretario
Art. 17. Il Segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tec nico , coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento. In particolare:
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predispone il bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre. Predispone il bilancio consuntivo, che viene presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il mese di Marzo e all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo; egli è, inoltre, responsabile delle modalità di pubblicazione del bilancio;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede, in collaborazione con il Tesoriere, alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
Tesoriere Art. 18. Coadiuva il Segretario nelle sue mansioni ed in particolare:
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Assemblea degli associati Art. 19. L' Assemblea degli Associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante convocazione via lettera ad ogni socio o, in alternativa, attraverso la pubblicazione su quotidiani o settimanali, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica o per affissione in luogo apposito all'interno della sede sociale, di una lettera di convocazione valida per tutti i soci, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da esporsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
Art. 20. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota associativa annua.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, ai sensi dell'articolo 2532, 2° comma c.c.
Tale delega può essere rilasciata ad altro Associato, anche membro del Consiglio Direttivo, salvo il caso dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio o per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri, in cui la delega non può essere rilasciata a membri del Consiglio.
Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.
Art. 21. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del c.c.:
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo, previa fissazione del numero dei componenti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Art. 22. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Consiglio dei revisori Art. 23. La gestione dell'Associazione è controllata da un Consiglio dei revisori, costituito da 3 membri, i quali restano in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione. I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci tra soci dell'organizzazione ed anche persone scelte all'esterno della struttura che abbiano i requisiti necessari a svolgere tale mansione.
Art. 24. I revisori sono tenuti a:
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sui bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza degli eventuali valori di proprietà dell'Associazione;
- procedere, quando lo ritengono opportuno, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, sia direttamente presso la sede e/o presso terzi ove depositati i registri contabili.
Scioglimento
Art. 25. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli Associati:
- ha l'obbligo di disporre la devoluzione del patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o similari o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Ed in ogni caso:
- determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;
- nomina fino a tre liquidatori, di cui 2 fra gli Associati ed 1 esterno, purchè quest'ultimo sia iscritto all'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti.
Norme finali
Art. 26. Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà ricorso alle norme di Legge e più specificatamente alle leggi in materia di associazioni. |